Art. 1
In vigore dal 26 mag 1986
Si ritiene che le catture di merluzzo bianco nelle acque della divisioni CIEM VII exc. VII a, VIII, IX, X; COPACE 34.1.1 (zona CE), di merlano nelle acque della divisione CIEM VII exc. VII a e di sogliola nelle acque delle divisioni CIEM III a; III b, c, d, (zona CE) e VIII eseguite da parte di navi battenti bandiera dei Paese Bassi o registrate nei Paesi Bassi hanno esaurito i contingenti assegnati ai Paesi Bassi per il 1986.
È proibita la pesca del merluzzo bianco nelle acque della divisioni CIEM VII exc. VII a, VIII, IX, X; COPACE 34.1.1 (zona CE), del merlano nelle acque della divisione CIEM VII exc. VII a e della sogliola nelle acque delle divisione CIEM III a; III b, c, d (zona CE) e VIII eseguita da parte di navi battenti bandiera dei Paesi Bassi o registrate nei Paesi Bassi nonchè la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di queste popolazioni da parte di queste navi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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