Art. 1

In vigore dal 26 mag 1986
Al fine di stabilire inizialmente il conto di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1883/78 da parte degli organismi d'intervento in Spagna e in Portogallo, il valore delle scorte che rientrano nel finanziamento comunitario, da iscrivere nella linea 2 della tabella A nell'allegato III del regolamento (CEE) n. 3184/83 della Commissione (4), è calcolato per ciascun prodotto in questione moltiplicando il quantitativo delle scorte normali giacenti all'intervento pubblico per il prezzo d'intervento fissato per questo prodotto in applicazione degli articoli 68 primo comma e 236 primo comma dell'atto di adesione e valido il 1o marzo 1986. L'elenco dei prezzi d'intervento da prendere in considerazione figura in allegato.
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