Art. 1

In vigore dal 26 mag 1986
A decorrere dal 30 maggio 1986 la riscossione dei dazi doganali, sospesa ai sensi del regolamento (CEE) n. 3599/85 del Consiglio, è ripristinata per l'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti, originari di Hong Kong: 1.2 // // // Numero della tariffa doganale comune // Designazione delle merci // // // 67.02 (Codice Nimexe 67.02 tutti i numeri) // Fiori, foglie e frutti artificiali; oggetti confezionati di fiori, foglie e frutti artificiali // //
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