Art. 3

In vigore dal 14 mag 1986
1. L'aiuto è concesso soltanto per i formaggi entrati in ammasso durante il periodo d'ammasso. Questo inizia il 1o maggio 1986 e termina al più tardi il 30 settembre dello stesso anno. 2. Il formaggio posto in ammasso può uscire dallo stesso soltanto durante il periodo di uscita dall'ammasso. Tale periodo inizia il 1o ottobre 1986 e termina il 31 marzo dell'anno successivo.
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