Art. 1
In vigore dal 14 mag 1986
Ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1676/85, il fatto generatore del diritto all'aiuto per l'ammasso privato delle fibre di lino e di canapa si considera avvenuto alla data in cui è stato stipulato il contratto di ammasso fra il detentore delle fibre stesse e l'organismo d'intervento.
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