Art. 3

In vigore dal 13 mag 1986
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 13 maggio 1986. Per il Consiglio Il Presidente W. F. van EEKELEN (1) GU n. C 85 del 14. 4. 1986, pag. 84.(2) Parere reso il 17 aprile 1986 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).(3) GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 1.(4) Vedi pagina 36 della presente Gazzetta ufficiale.(5) GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 49.(6) GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 77.(7) GU n. L 362 del 31. 12. 1985, pag. 8.(8) GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 21.(9) GU n. L 295 del 21. 10. 1982, pag. 4.(10) GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 64.(11) GU n. L 271 del 22. 10. 1977, pag. 6.(12) GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 84.(13) GU n. L 80 del 26. 3. 1981, pag. 1.
Storico versioni

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