Art. 1
Il testo dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2759/75 è sostituito dal testo seguente:
In vigore dal 13 mag 1986
«Articolo 20
Al fine di tener conto delle limitazioni agli scambi intracomunitari o agli scambi con i paesi terzi risultanti dall'applicazione di provvedimenti destinati a combattere la propagazione di malattie degli animali, possono essere adottate, secondo la procedura prevista all'articolo 24, misure eccezionali di sostegno del mercato colpito da tali limitazioni. Dette misure possono essere adottate soltanto nei limiti e per il periodo strettamente necessari al sostegno del mercato in causa.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:reg:1986:1473:oj#art-1