Art. 1

Il regolamento n. 136/66/CEE è modificato come segue:

In vigore dal 13 mag 1986
1. il testo dell'articolo 24 bis è sostituito dal seguente testo: «Articolo 24 bis 1. Per i semi di colza e di ravizzone denominati "doppio zero" e per la prima volta nella campagna di commercializzazione 1986/1987, il prezzo indicativo ed il prezzo d'intervento sono maggiorati di un determinato importo. 2. Detto importo è fissato in modo da migliorare l'approvvigionamento della Comunità di semi "doppio zero". Esso è stabilito dal Consiglio contemporaneamente ai prezzi indicativo e d'intervento e secondo la stessa procedura. 3. Le modalità d'applicazione del presente articolo, in particolare le condizioni cui debbono soddisfare i semi per poter essere denominati "doppio zero" sono adottate secondo la procedura prevista dall'articolo 38.», 2. all'articolo 26, paragrafo 1, primo comma, il testo dell'ultima frase è sostituito dal seguente testo: «Fatto salvo l'articolo 27 bis, l'acquisto viene effettuato al prezzo d'intervento e solamente a tale prezzo»; 3. all'articolo 27 il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente testo: «1. Quando il prezzo indicativo valido per una specie di semi è superiore al prezzo del mercato mondiale, determinato per questa specie in conformità dell'articolo 29, è concessa un'integrazione per i semi di detta specie raccolti e trasformati nella Comunità. Fatte salve le eventuali eccezioni decise in applicazione del paragrafo 3 e le disposizioni dell'articolo 27 bis, l'integrazione è pari alla differenza tra questi prezzi. L'integrazione da concedere per i semi di colza e di ravizzone "doppio zero" è fissata sulla base del prezzo indicativo, maggiorato dell'importo di cui all'articolo 24 bis»; 4. viene inserito il seguente articolo: «Articolo 27 bis 1. Il Consiglio, che delibera secondo la procedura prevista dall'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, fissa ogni anno, e per la prima volta per la campagna di commercializzazione 1986/1987, i quantitativi massimi garantiti per i semi di colza e di ravizzone della Comunità, nonché per i semi di girasole della Comunità. 2. I quantitativi massimi garantiti per i semi di colza, di ravizzone e di girasole sono determinati tenendo conto della produzione durante un periodo di riferimento e dell'evoluzione prevedibile della domanda. 3. Quando la produzione dei semi di colza, di ravizzone o di girasole, stimata all'inizio della campagna di commercializzazione, supera il quantitativo massimo garantito per i semi e la campagna in questione, l'importo dell'integrazione è diminuito dell'incidenza sul prezzo indicativo di un coefficiente ottenuto dividendo per il quantitativo stimato il quantitativo stimato che supera il quantitativo massimo garantito. La diminuzione dell'importo dell'integrazione non può essere superiore al 5 % del prezzo indicativo. Qualora l'applicazione del primo comma alla produzione effettiva anziché alla produzione stimata all'inizio della campagna di commercializzazione comportasse una diminuzione dell'importo dell'integrazione diversa dalla diminuzione applicata, il quantitativo massimo garantito per la successiva campagna di commercializzazione è adeguato in modo da tener conto di questa situazione. 4. Qualora si applichi il paragrafo 3, il prezzo d'acquisto all'intervento è diminuito dello stesso importo di cui è stato diminuito l'importo dell'integranzione. 5. Le modalità d'applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura prevista dall'articolo 38.».
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1986:1454:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo