Art. 1
Il testo dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1418/76 è sostituito dal testo seguente:
In vigore dal 13 mag 1986
«1. Ogni anno è fissato per la Comunità, per la campagna di commercializzazione successiva, un prezzo d'entrata delle rotture di riso il cui importo è compreso fra il 130 e il 140 % del prezzo d'entrata del granturco valido per detta campagna, senza applicazione delle maggiorazioni mensili.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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