Art. 1

Nell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1146/86 vengono aggiunti i tre seguenti commi:

In vigore dal 12 mag 1986
« Il presente regolamento non si applica ai prodotti per i quali sia fornita la prova che alla data della pubblicazione del presente regolamento erano in corso le relative operazioni di carico o che avevano lasciato il paese fornitore alla stessa data. Gli interessati devono fornire la prova, giudicata soddisfacente dall'autorità competente, che ricorrono le condizioni previste dal secondo comma. La durata di validità dei titoli rilasciati in applicazione del presente articolo è limitata al 30 giugno 1986 ».
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1986:1399:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo