Art. 1
In vigore dal 7 mag 1986
1. A decorrere dal 12 maggio 1986, gli organismi d'intervento acquistano i quarti anteriori di talune qualità di bovini adulti offerti alle condizioni definite nel regolamento (CEE) n. 2226/78 (10) a prezzi fissati in allegato per i singoli prodotti.
2. I prezzi d'acquisto per ciascuna qualità di cui al paragrafo 1, possono essere maggiorati sino ad un limite massimo di 2 ECU, o diminuiti sino ad un limite massimo di 5 ECU, per tener conto della facoltà di suddivisione di ciascuna delle classi della tabella comunitaria di cui all', paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1208/81.
3. Gli stati membri che procedono alla suddivisione delle classi di cui al paragrafo 2 sono autorizzati a limitare gli acquisti all'intervento a talune delle suddette sottoclassi.
4. Possono formare oggetto di acquisti all'intervento, conformemente alle condizioni di cui sopra, soltanto le carni provenienti da animali maschi.
5. Su richiesta dell'organismo d'intervento interessato, l'operatore presenta a detto organismo, unitamente al quarto anteriore offerto, il quarto posteriore proveniente dalla stessa mezzena.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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