Art. 2

In vigore dal 7 mag 1986
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso si applica a decorrere dal 12 maggio 1986. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri. Fatto a Bruxelles, il 7 maggio 1986. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24. (2) GU n. L 362 del 31. 12. 1985, pag. 8. (3) GU n. L 119 dell'8. 5. 1986. (4) GU n. L 261 del 26. 7. 1978, pag. 5. (5) GU n. L 94 del 9. 4. 1986, pag. 25.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1986:1375:oj#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo