Art. 2

In vigore dal 6 mag 1986
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 6 maggio 1986. Per il Consiglio Il Presidente P. H. van ZEIL (1) GU n. L 49 del 27. 2. 1986, pag. 1. (2) GU n. L 103 del 16. 4. 1984, pag. 19. (3) GU n. L 137 del 27. 5. 1985, pag. 43.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1986:1354:oj#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo