Art. 2
In vigore dal 6 mag 1986
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso è applicabile a decorrere dal 1° giugno 1986. Esso non è applicabile ai quantitativi di limoni trasformati prima di questa data.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 6 maggio 1986. Per il Consiglio Il Presidente P. H. van ZEIL
(1) GU n. C 85 del 14. 4. 1986, pag. 39.
(2)Parere reso il 17 aprile 1986 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(3) GU n. L 125 del 19. 5. 1977, pag. 3.
(4) GU n. L 152 dell'11. 6. 1985, pag. 5.
Storico versioni
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