Art. 1

In vigore dal 6 mag 1986
Il testo dell', paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1117/78 è sostituito dal testo seguente:«2. La campagna di commercializzazione per i prodotti di cui all', lettere b) e c), inizia il 1° maggio di ogni anno e termina il 30 aprile dell'anno successivo.Tuttavia, la campagna di commercializzazione 1986/1987 inizia il 1° aprile 1986 e termina il 30 aprile 1987».
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