Art. 2

In vigore dal 6 mag 1986
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso è applicabile a decorrere dal 12 maggio 1986. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 6 maggio 1986. Per il Consiglio Il Presidente P. H. van ZEIL (1) Parere reso il 17 aprile 1986 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale). (2) GU n. L 140 del 20. 5. 1982, pag. 30. (3) GU n. L 137 del 27. 5. 1985, pag. 18. (4) GU n. L 140 del 5. 6. 1980, pag. 1. (5) GU n. L 140 del 20. 5. 1982, pag. 28.
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