Art. 1
In vigore dal 6 mag 1986
Il regolamento (CEE) n. 857/84 è modificato come segue: 1) il testo dell', paragrafo 3, è sostituito dal testo seguente:«3. Le percentuali di cui ai paragrafi 1 e 2 possono essere adattate dagli stati membri per garantire l'applicazione degli articoli 3 e 4 e per tener conto, se del caso, di una modifica del livello dei quantitativi globali garantiti di cui all'articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68.»; 2)il testo dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), è sostituito dal testo seguente:«a) - concedere ai produttori che s'impegnano ad abbandonare definitivamente la produzione lattiera, un'indennità versata in una o più annualità;-concedere ai produttori, che dispongono di un quantitativo di riferimento superiore ad un livello da determinare e s'impegnano ad abbandonare definitivamente almeno il 50 % di tale quantitativo, un'indennità versata in una o più annualità;»; 3)nell'articolo 4 bis, paragrafo 1, e nell'articolo 9, paragrafo 4, i termini «per i due primi periodi» sono sostituiti da «per i tre primi periodi»; 4)nell'articolo 6, è aggiunto il seguente paragrafo:«4. Le percentuali di cui al paragrafo 1 possono essere adattate dagli stati membri per tener conto, se del caso, di una modifica del livello dei quantitativi di cui all'allegato.»; 5)nell'articolo 9, paragrafo 1, è aggiunto il seguente comma:«Tuttavia, gli stati membri possono prevedere di riscuotere un acconto sul prelievo dopo i primi sei mesi di ciascun periodo di dodici mesi, sulla base delle dichiarazioni semestrali provvisorie di cui al primo comma.»; 6)l'allegato è sostituito dal seguente allegato:
Storico versioni
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