Art. 2
In vigore dal 6 mag 1986
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 6 maggio 1986. Per il Consiglio Il Presidente P. H. van ZEIL
(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
(2) Vedi pagina 19 della presente Gazzetta ufficiale.
(3) GU n. C 85 del 14. 4. 1986, pag. 72.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1986:1340:oj#art-2