Art. 2

In vigore dal 6 mag 1986
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso è applicabile a decorrere dall'inizio della campagna lattiera 1986/1987. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 6 maggio 1987. Per il Consiglio Il Presidente P. H. van ZEIL (1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13. (2) Vedi pagina 19 della presente Gazzetta ufficiale. (3) GU n. C 85 del 14. 4. 1986, pag. 68. (4)Parere reso il 17 aprile 1986 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale). (5)Parere reso il 14 marzo 1986 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
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