Art. 1

In vigore dal 6 mag 1986
Il regolamento (CEE) n. 804/68 è modificato come segue: 1) il testo dell'articolo 5 quater, paragrafo 3, secondo e terzo comma, è sostituito dal testo seguente:«Il quantitativo globale garantito, in migliaia di tonnellate, è così stabilito: Belgio3 161 Danimarca4 882 Germania23 423 Grecia467 Spagna4 650 Francia25 494 Irlanda5 280 Italia8 798 Lussemburgo265 Paesi Bassi11 979 Regno Unito15 329,574Tuttavia: a) per il periodo dal 2 aprile 1984 al 31 marzo 1985 il quantitativo globale garantito, in migliaia di tonnellate, è così stabilito: Belgio3 163Danimarca4 932Germania23 487Grecia472Francia25 585Irlanda5 280Italia8 798Lussemburgo268Paesi Bassi12 052Regno Unito15 487b)per il periodo dal 1° aprile 1987 al 31 marzo 1988 il quantitativo globale garantito, in migliaia di tonnellate, è così stabilito: Belgio3 097,780Danimarca4 784,360Germania22 954,540Grecia457,660Spagna4 557,000Francia24 984,120Irlanda5 174,400Italia8 622,040Lussemburgo259,700Paesi Bassi11 739,420Regno Unito15 022,983 c)per il periodo dal 1° aprile 1988 al 31 marzo 1989 il quantitativo globale garantito, in migliaia di tonnellate, è così stabilito: Belgio3 066,170 Danimarca4 735,540 Germania22 720,310 Grecia452,990 Spagna4 510,500 Francia24 729,180 Irlanda5 121,600 Italia8 534,060 Lussemburgo257,050 Paesi Bassi11 619,630 Regno Unito14 869,687» 2)all'articolo 17, paragrafo 2, è aggiunto il comma seguente:«La restituzione può essere fissata mediante gara per il latte scremato in polvere esportato sfuso, della sottovoce 04.02 A II b) 1 della tariffa doganale comune, e per il burro esportato sfuso, delle sottovoci 04.03 A e 04.03 B della tariffa doganale comune.».
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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