Art. 1

Il regolamento (CEE) n. 3143/85 è modificato come segue:

In vigore dal 5 mag 1986
1. All', paragrafo 4, secondo comma, è aggiunto il testo seguente: « Tuttavia, la totalità del burro concentrato può, previo accordo dell'organismo competente, essere imballata per essere commercializzata in un'azienda diversa da quella indicata nel contratto di vendita ». 2. All'articolo 4, paragrafo 4, è aggiunto il testo seguente: « Tuttavia, per i contratti conclusi anteriormente al 1o maggio 1986, il predetto termine scade il 1o settembre 1986 ». 3. L'articolo 5 è modificato come segue: a) Al paragrafo 3 è aggiunto il comma seguente: « Tuttavia, per il burro concentrato avente un tenore di materia grassa butirrica minima di 99,8 %, l'aumento di volume risultante da tale trattamento è limitato al 20 % del volume del burro concentrato prima del trattamento ». b) Nel paragrafo 4, secondo comma i termini « imballaggi ermeticamente chiusi » sono sostituiti dai termini « imballaggi chiusi ». c) Nel paragrafo 5 i termini « massimo di 3 kg » sono sostituiti da « massimo di 10 kg ».
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1986:1325:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo