Art. 1
Il regolamento (CEE) n. 3143/85 è modificato come segue:
In vigore dal 5 mag 1986
1. All', paragrafo 4, secondo comma, è aggiunto il testo seguente:
« Tuttavia, la totalità del burro concentrato può, previo accordo dell'organismo competente, essere imballata per essere commercializzata in un'azienda diversa da quella indicata nel contratto di vendita ».
2. All'articolo 4, paragrafo 4, è aggiunto il testo seguente:
« Tuttavia, per i contratti conclusi anteriormente al 1o maggio 1986, il predetto termine scade il 1o settembre 1986 ».
3. L'articolo 5 è modificato come segue:
a) Al paragrafo 3 è aggiunto il comma seguente:
« Tuttavia, per il burro concentrato avente un tenore di materia grassa butirrica minima di 99,8 %, l'aumento di volume risultante da tale trattamento è limitato al 20 % del volume del burro concentrato prima del trattamento ».
b) Nel paragrafo 4, secondo comma i termini « imballaggi ermeticamente chiusi » sono sostituiti dai termini « imballaggi chiusi ».
c) Nel paragrafo 5 i termini « massimo di 3 kg » sono sostituiti da « massimo di 10 kg ».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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