Art. 1

In vigore dal 5 mag 1986
All', paragrafo 1, lettera b), punto cc), del regolamento (CEE) n. 1351/72, dopo i termini « per azioni di stabilizzazione del mercato » è aggiunto il membro di frase seguente: « nonché per azioni di adeguamento alle esigenze del mercato e di miglioramento della produzione ».
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1986:1323:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo