Art. 1
In vigore dal 5 mag 1986
All', paragrafo 1, lettera b), punto cc), del regolamento (CEE) n. 1351/72, dopo i termini « per azioni di stabilizzazione del mercato » è aggiunto il membro di frase seguente: « nonché per azioni di adeguamento alle esigenze del mercato e di miglioramento della produzione ».
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