Art. 1
Il regolamento (CEE) n. 606/86 è modificato come segue:
In vigore dal 29 apr 1986
1. All', paragrafo 3, il secondo comma è sostituito dal seguente comma:
« Per il periodo compreso fra il 1o marzo e il 31 dicembre 1986, la ripartizione per categorie è la seguente:
1.2 // Categorie // Quantità // 1) Emmental, Gruyère // 1 850 t // 2) Roquefort // 120 t // 3) Formaggi a pasta erborinata // 2 500 t // 4) Formaggi fusi // 700 t // 5) Parmigiano Reggiano, Grana Padano // 100 t // 6) Havarti // 900 t // 7) Edam, Gouda // 4 600 t // 8) Altri // 3 230 t ».
2. All', il paragrafo 4 è sostituito dal seguente testo:
« 4. Nelle domande di certificati MCS per i formaggi si deve indicare la categoria ed eventualmente il tipo di formaggio interessato ».
3. È inserito il seguente articolo:
« Articolo 2 bis
Per i formaggi appartenenti alla voce 04.04 della tariffa doganale comune, può essere richiesto il certificato MCS per qualsiasi impresa che eserciti, da almeno 12 mesi, un'attività nella produzione, nella trasformazione o negli scambi di formaggi e sia iscritta in un registro delle imprese commerciali di uno stato membro ».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1986:1258:oj#art-1