Art. 2

In vigore dal 28 apr 1986
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri. Per il Consiglio Il Presidente H. RUDING (1) GU n. L 300 del 31. 12. 1972, pag. 189.
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