Art. 7

In vigore dal 28 apr 1986
1. Gli stati membri adottano le opportune disposizioni affinché l'apertura delle quote supplementari da essi prelevate in applicazione dell' renda possibili le imputazioni, senza discontinuità, alla loro parte cumulata del contingente comunitario. 2. Gli stati membri garantiscono agli importatori del prodotto in questione il libero accesso alle quote loro assegnate. 3. Gli stati membri procedono all'imputazione sulle loro quote delle importazioni del prodotto in questione man mano che tale prodotto è presentato in dogana accompagnato da dichiarazioni d'immissione in libera pratica. 4. Il grado di esaurimento delle quote degli stati membri è determinato in base alle importazioni imputate alle condizioni definite al paragrafo 3.
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