Art. 3
In vigore dal 25 apr 1986
Il presente regolamento entra in vigore il 1o maggio 1986.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.
Fatto a Lussemburgo, addì 25 aprile 1986.
Per il Consiglio
Il Presidente
G. BRAKS
(1) GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.
(2) GU n. L 362 del 31. 12. 1985, pag. 8.
(3) Parere reso il 17 aprile 1986 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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