Art. 2

In vigore dal 23 apr 1986
Il presente regolamento entra in vigore il ventunesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri. Fatto a Bruxelles, il 23 aprile 1986. Per la Commissione COCKFIELD Vicepresidente (1) GU n. L 14 del 21. 1. 1964, pag. 1. (2) GU n. L 191 del 19. 7. 1984, pag. 1. (3) GU n. L 172 del 22. 7. 1968, pag. 1. (4) GU n. L 99 del 15. 4. 1986, pag. 1.
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