Art. 1
In vigore dal 23 apr 1986
Le macchine da scrivere, comportanti un dispositivo di calcolo che consente di effettuare le quattro operazioni aritmetiche di base e dotate di una memoria per immagazzinare i testi, nonché di un'interfaccia che permette una connessione con una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione, rientrano nella sottovoce:
84.52 Macchine calcolatrici; macchine da scrivere dette « contabili », registratori di cassa, macchine affrancatrici, macchine per la compilazione dei biglietti e simili, con dispositivo di totalizzazione:
B. altre
Storico versioni
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