Art. 5

In vigore dal 22 apr 1986
Gli stati membri versano nella riserva, entro il 15 luglio 1986, la frazione non utilizzata della loro quota iniziale che, alla data del 10 luglio 1986, ecceda il 20 % del volume iniziale. Essi possono trasferire una quantità superiore se hanno motivo di ritenere che non verrà utilizzata. Gli stati membri comunicano alla Commissione, entro il 15 luglio 1986, il totale delle importazioni dei prodotti in oggetto effettuate sino al 10 luglio 1986 incluso e imputate sul contingente comunitario, nonché, se del caso, la frazione della quota iniziale che essi trasferiscono alla riserva.
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