Art. 1

In vigore dal 21 apr 1986
1. L'immissione in libera pratica in Francia dei tonni albacora e provenienti dai paesi terzi e destinati alla fabbricazione industriale dei prodotti appartenenti alle sottovoci 03.01 B I c) 1 aa) 11 aaa) 03.01 B I c) 1 aa) 11 bbb) 03.01 B I c) 1 bb) 11 aaa) 03.01 B I c) 1 bb) 11 bbb) 03.01 B I c) 1 cc) 11 aaa) 03.01 B I c) 1 cc) 11 bbb) è subordinata alla presentazione di un documento di importazione. Tale documento è rilasciato o vidimato dalle autorità francesi, per tutti i quantitativi richiesti, entro un termine massimo di cinque giorni lavorativi a decorrere dalla presentazione, conformemente alla legislazione nazionale vigente, di una dichiarazione o di una semplice domanda, da parte di qualsiasi importatore della Comunità, indipendentemente dal suo luogo di insediamento nella Comunità, fatta salva l'osservanza delle altre condizioni richieste dalla normativa in vigore. 2. Nella dichiarazione o nella domanda l'importatore deve indicare: a) il proprio nome ed indirizzo; b) la designazione del prodotto, precisando: - la denominazione commerciale, - la voce della tariffa doganale comune a cui il prodotto appartiene, - il paese d'origine, - il paese di provenienza; c) il valore del prodotto, in termini di prezzo cif franco frontiera ed il quantitativo per ogni categoria e forma di presentazione del prodotto importato; d) la o le date ed il o i luoghi d'importazione previsti. 3. Il paragrafo 2 non impedisce l'immissione in libera pratica, qualora il prezzo unitario al quale avviene la transazione o il quantitativo dei prodotti presentati all'importazione superi, globalmente, il prezzo unitario o il quantitativo indicato nel documento d'importazione di una percentuale al 5 %. Se, al momento dell'immissione in libera pratica del prodotto importato, l'autorità constata che le disposizioni riportate sul documento d'importazione in virtù del quale viene effettuata l'immissione in libera pratica non sono rispettate, l'importatore deve presentare una nuova domanda per il rilascio di un documento d'importazione per l'operazione in causa, alle condizioni di cui ai paragrafi 1 e 2.
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