Art. 1

All'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 1599/84, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

In vigore dal 21 apr 1986
« 1. I contratti di trasformazione sono conclusi: - anteriormente al 5 giugno per i pomodori che devono essere consegnati all'industria nel periodo compreso tra il 1o luglio e il 15 novembre; - anteriormente al 15 giugno in Francia, in Italia, in Grecia, in Spagna e in Portogallo e anteriormente all'11 luglio negli altri stati membri per le pesche che devono essere consegnate all'industria nel periodo compreso tra il 1o luglio e il 15 ottobre; - anteriormente al 25 agosto per le pere Williams che devono essere consegnate dall'industria nel periodo compreso tra il 15 luglio e il 15 dicembre; - anteriormente al 25 agosto per le prugne secche ottenute da susine da innesto (cosiddette « prunes d'Ente ») che devono essere consegnate all'industria nel periodo compreso tra il 5 settembre e il 31 dicembre; - anteriormente al 31 maggio in Francia, in Italia, in Spagna e in Portogallo e anteriormente al 21 luglio negli altri stati membri per i duroni e le altre ciliegie dolci che devono essere consegnati all'industria nel periodo compreso tra il 10 maggio e il 15 settembre; - anteriormente al 21 luglio per le amarene che devono essere consegnate all'industria nel periodo compreso tra il 10 maggio e il 15 settembre. Tuttavia, gli stati membri possono anticipare la data limite per la conclusione dei contratti concernenti i pomodori. »
Storico versioni

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