Art. 1
Il regolamento (CEE) n. 854/86 è modificato come segue:
In vigore dal 18 apr 1986
1) All', la data « 21 aprile 1986 » è sostituita dalla data « 10 maggio 1986 ».
2) All'articolo 5:
- al paragrafo 1, la data « 5 maggio 1986 » è sostituita dalla data « 26 maggio 1986 »,
- al paragrafo 2, la data « 20 maggio 1986 » è sostituita dalla data « 9 giugno 1986 »,
- al paragrafo 3, la data « 10 giugno 1986 » è sostituita dalla data « 30 giugno 1986 ».
3) All'articolo 6, la data « 30 maggio 1986 » è sostituita dalla data « 20 giugno 1986 ».
4) All'articolo 13, paragrafo 1:
- al primo comma la data « 21 aprile 1986 » è sostituita dalla data « 10 maggio 1986 »,
- al secondo comma la data « 10 giugno 1986 » è sostituita dalla data « 30 giugno 1986 ».
5) All'articolo 13, paragrafo 5, secondo comma, la data « 30 giugno 1986 » è sostituita dalla data « 21 luglio 1986 ».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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