Art. 2
In vigore dal 18 apr 1986
Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 1987.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 18 aprile 1986.
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente
(1) GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.
(2) GU n. L 362 del 31. 12. 1985, pag. 8.
(3) GU n. 30 del 20. 4. 1962, pag. 965/62.
(4) GU n. L 96 del 10. 4. 1976, pag. 31.
Storico versioni
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