Art. 2

1. Le azioni pubblicitarie e promozionali di cui all'articolo 1, paragrafi 1 e 2:

In vigore dal 17 apr 1986
a) sono proposte da organizzazioni rappresentative del settore lattiero in uno o più stati membri o nella Comunità; b) sono limitate al territorio dello Stato o degli stati membri il cui settore lattiero-caseario è rappresentato dall'organizzazione interessata; c) sono eseguite, per quanto possibile, dall'organizzazione che le propone. Qualora l'organizzazione dovesse ricorrere a subappaltanti, la proposta dovrebbe contenere una domanda di deroga debitamente motivata; d) devono: - utilizzare gli strumenti pubblicitari più adatti a garantire la massima efficacia dell'azione intrapresa, - tener conto delle condizioni specifiche della commercializzazione e del consumo di latte e di prodotti lattiero-caseari nelle varie regioni della Comunità, - avere carattere collettivo e non essere orientate in funzione di marche commerciali, - promuovere il consumo di prodotti lattiero-caseari della Comunità, senza fare allusione al paese o alla regione di fabbricazione; tale condizione, tuttavia, non osta alla menzione del nome tradizionale del prodotto che comprenda la denominazione di un luogo, una regione o un paese determinato della Comunità, - non sostituirsi ad azioni analoghe, ma, eventualmente, ampliarle. Non sono prese in considerazione le proposte fatte da organizzazione le cui attività comprendono in tutto o in parte la produzione, la distribuzione o la promozione delle vendite di prodotti di imitazione del latte e di prodotti lattiero-caseari. 2. Il finanziamento comunitario è limitato: - al 90 % delle spese derivanti da un'azione ai sensi dell', paragrafi 1 e 2, primo trattino, qualora l'organizzazione interessata non abbia finanziato tali azioni nel periodo compreso tra il 1o gennaio 1975 e il 31 dicembre 1977; - al 50 % delle spese risultanti da un'azione ai sensi dell', paragrafo 2, secondo trattino. Il contributo comunitario alle azioni di cui all', paragrafo 2, secondo trattino, non può superare il 25 % delle spese occasionate dalle azioni ai sensi dell', paragrafi 1 e 2, eseguite nello stato membro interessato. Se si tratta dell'ampliamento di una misura in corso prima del 31 dicembre 1977, il finanziamento comunitario è limitato al 90 % dell'importo eccedente l'importo totale delle spese dello stesso genere effettuate in media annualmente dall'organizzazione interessata nel periodo compreso fra il 1o gennaio 1975 ed il 31 dicembre 1977, indipendentemente da un eventuale cambiamento della forma giuridica di detta organizzazione avvenuto nel frattempo. Su richiesta dell'organizzazione interessata, l'importo medio annuo delle spese effettuate nel corso del suddetto periodo di riferimento può essere sostituito da un importo annuo forfettario uguale a 0,15 ECU, moltiplicato per il numero di abitanti del territorio nel quale l'organizzazione in questione esercita la propria attività in conformità del proprio statuto. 3. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2, non è tenuto conto delle spese amministrative originate dall'esecuzione delle azioni in causa. 4. Le spese amministrative dovute alle azioni di cui all', paragrafi 1 e 2, sono finanziate soltanto nella misura del 2 % del totale approvato.
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