Art. 1

Il testo dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 856/86 è sostituito dal seguente:

In vigore dal 17 apr 1986
« 1. Il quantitativo totale di vino da tavola per il quale ciascun produttore può concludere uno o più contratti, non può superare il 6 % del quantitativo di vino da tavola che esso ha prodotto durante la campagna 1985/1986. Tuttavia, gli stati membri possono prevedere che il quantitativo totale per il quale ciascun produttore può concludere uno o più contratti non superi 5 ettolitri per ettaro di vigneto destinato alla produzione di vino da tavola dal produttore in questione. In tal caso tale possibilità può essere sia estesa all'insieme del territorio dello stato membro sia limitata alla totalità di una zona viticola o della parte di zona viticola compresa nel territorio dello stato membro. Ciascun produttore non può consegnare un quantitativo di vino da tavola inferiore a 5 ettolitri ».
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