Art. 1
In vigore dal 16 apr 1986
La data « 18 aprile », indicata all'articolo 10, paragrafo 1, primo comma, paragrafo 2, primo comma, e paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 854/86, è sostituita dalla data « 30 aprile ».
Storico versioni
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