Art. 2
In vigore dal 10 apr 1986
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso è applicabile dal 1o gennaio 1986.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 10 aprile 1986.
Per la Commissione
António CARDOSO E CUNHA
Membro della Commissione
(1) GU n. L 220 del 29. 7. 1982, pag. 1.
(2) GU n. L 361 del 31. 12. 1985, pag. 42.
(3) GU n. L 361 del 31. 12. 1985, pag. 5.
(4) GU n. L 17 del 23. 1. 1986, pag. 4.
Storico versioni
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