Art. 2

In vigore dal 10 apr 1986
Il presente regolamento entra in vigore in giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso si applica a decorrere dal 1o marzo 1986. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri. Fatto a Bruxelles, il 10 aprile 1986. Per la Commissione António CARDOSO E CUNHA Membro della Commissione (1) GU n. L 20 del 28. 1. 1976, pag. 35. (2) GU n. L 297 del 9. 11. 1985, pag. 3.
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