Art. 2
In vigore dal 10 apr 1986
Il presente regolamento entra in vigore in giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso si applica a decorrere dal 1o marzo 1986.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 10 aprile 1986.
Per la Commissione
António CARDOSO E CUNHA
Membro della Commissione
(1) GU n. L 20 del 28. 1. 1976, pag. 35.
(2) GU n. L 297 del 9. 11. 1985, pag. 3.
Storico versioni
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