Art. 2
In vigore dal 9 apr 1986
Il presente regolamento entra in vigore il 10 aprile 1986.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 9 aprile 1986.
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente
(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.
(2) GU n. L 362 del 31. 12. 1985, pag. 8.
(3) GU n. L 221 del 18. 8. 1984, pag. 28.
(4) GU n. L 62 del 7. 3. 1980, pag. 5.
Storico versioni
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