Art. 1
In vigore dal 8 apr 1986
1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di bilance elettroniche destinate al commercio al minuto, con indicazione numerica del peso, del prezzo unitario e del prezzo da pagare (provviste o no di un dispositivo per stampare le tre indicazioni suddette), di cui alla voce ex 84.20 della tariffa doganale comune - corrispondente al codice Nimexe ex 84.20- 81 -, originarie del Giappone, fatta eccezione per le bilance elettroniche prodotte dalle società Yamato Scale Co. Ltd, Teraoka Seiko Co. Ltd e Kubota Ltd.
2. Il dazio antidumping è pari al 20,6 % del prezzo netto franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto.
Per quanto riguarda le importazioni di bilance eletroniche fabbricate dalla Ishida Scales Manufacturing Co. Ltd, il dazio è pari all'1,5 % del prezzo netto franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto.
3. Sono applicabili le disposizioni in vigore in materia di dazi doganali.
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