Art. 1
Il regolamento (CEE) n. 3156/85 si applica, a decorrere dal 9 aprile 1986, alle seguenti condizioni:
In vigore dal 8 apr 1986
a) la data della modifica è il 9 aprile 1986;
b) la data iniziale è il 4 aprile 1986;
c) i prodotti ed i periodi di cui all'allegato I del suddetto regolamento sono quelli indicati nell'allegato I del presente regolamento;
d) l'applicazione dell'allegato II del suddetto regolamento è limitata alla parte C; i movimenti dei prodotti cui è fatto riferimento sono quelli che figurano nell'allegato II del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1986:1022:oj#art-1