Art. 2
In vigore dal 8 apr 1986
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso si applica a decorrere dal 9 aprile 1986.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.
Fatto a Bruxelles, l'8 aprile 1986.
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente
(1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.
(2) GU n. L 362 del 31. 12. 1985, pag. 9.
(3) GU n. L 167 del 25. 7. 1972, pag. 9.
(4) GU n. L 143 del 30. 5. 1984, pag. 4.
Storico versioni
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