Art. 2
In vigore dal 8 apr 1986
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso si applica dal 9 aprile 1986.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.
Fatto a Bruxelles, l'8 aprile 1986.
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente
(1) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 6.
(2) GU n. L 193 del 25. 7. 1985, pag. 33.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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