Art. 1

In vigore dal 4 apr 1986
La fissazione in anticipo della restituzione all'esportazione per i prodotti di cui all', lettere a), b, c) e d), del regolamento (CEE) n. 2727/75 e per i prodotti esportati sotto forma di merci comprese nell'allegato B del regolamento (CEE) n. 2727/75 è sospesa dal 5 aprile 1986 all'8 aprile 1986.
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