Art. 2
In vigore dal 4 apr 1986
Il presente regolamento entra in vigore il 5 aprile 1986.
Esso è valido fino al 9 aprile 1986.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 4 aprile 1986.
Per la Commissione
Lorenzo NATALI
Vicepresidente
(1) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 6.
(2) GU n. L 310 del 21. 11. 1985, pag. 22.
(3) GU n. L 371 del 31. 12. 1985, pag. 1.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1986:992:oj#art-2