Art. 1
In vigore dal 4 apr 1986
Si ritiene che le catture di merluzzo carbonaro nelle acque delle zone CIEM V b (zona CE), VI, XII, XIV eseguite da parte di navi battenti bandiera della Germania o registrate nella Germania hanno esaurito il contingente assegnato alla Germania per il 1986.
La pesca del merluzzo carbonaro nelle acque delle zone CIEM V b (zona CE), VI, XII, XIV eseguita da parte di navi battenti bandiera della Germania o registrate nella Germania, nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di questa popolazione da parte di queste navi, è proibita dopo la data di applicazione del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1986:990:oj#art-1