Art. 2

In vigore dal 4 apr 1986
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri. Fatto a Bruxelles, il 4 aprile 1986. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1. (2) GU n. L 362 del 31. 12. 1985, pag. 8. (3) GU n. 223 del 20. 12. 1966, pag. 3939/66. (4) GU n. L 157 del 28. 6. 1969, pag. 1. (5) GU n. L 45 del 24. 2. 1971, pag. 1. (6) GU n. L 172 del 31. 7. 1971, pag. 1. (7) GU n. L 204 del 2. 8. 1985, pag. 28. (8) GU n. L 320 del 15. 12. 1977, pag. 5. (9) GU n. L 360 del 21. 12. 1982, pag. 2. ALLEGATO 1.2 // Uve da tavola: // dal 1o maggio 1986 al 31 dicembre 1986 // Ciliegie: // dal 1o aprile al 30 settembre 1986 // Fragole: // dal 1o aprile al 31 dicembre 1986
Storico versioni

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