Art. 1

In vigore dal 4 apr 1986
1. Per la campagna 1986 i prezzi di riferimento per i pomodori (sottovoce 07.01 M della tariffa doganale comune), espressi in ECU per 100 kg netti, sono fissati come segue per i prodotti della categoria di qualità I, di qualsiasi calibro, presentati in imballaggio: - aprile 197,27 - maggio 136,75 - dal 1o giugno al 10 luglio 99,96 - dall'11 luglio al 31 agosto 41,06 - settembre 44,43 - dal 1o ottobre al 20 dicembre 45,53. 2. Per il calcolo del prezzo d'entrata: a) si applica ai corsi dei pomodori non prodotti in serra importati in provenienza dai paesi terzi, previa detrazione dei dazi doganali: - per aprile, il coefficiente 1,80 - per maggio, il coefficiente 1,70 - dal 1o giugno al 10 luglio, il coefficiente 1,65; b) si applica ai corsi dei pomodori prodotti in serra importati in provenienza dai paesi terzi, previa detrazione dei dazi doganali, dal 1o ottobre al 20 dicembre, il coefficiente 0,65.
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