Art. 2

In vigore dal 3 apr 1986
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso si applica a decorrere dal 1o marzo 1986. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri. Fatto a Bruxelles, il 3 aprile 1986. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 54 dell'1. 3. 1986, pag. 2. (2) GU n. L 60 dell'1. 3. 1986, pag. 54.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1986:969:oj#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo