Art. 2
In vigore dal 2 apr 1986
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 2 aprile 1986.
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente
(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.
(2) GU n. L 362 del 31. 12. 1985, pag. 8.
(3) GU n. L 266 del 6. 10. 1984, pag. 12.
(4) GU n. L 192 del 24. 7. 1985, pag. 7.
(5) GU n. L 261 del 26. 9. 1978, pag. 5.
(6) GU n. L 139 del 27. 5. 1985, pag. 2.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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